Sentinella degli Italiani Emigrati e Nostri Discendenti Italiani Nati all'Estero. La Storia d'Italia nel Mondo Siamo NOI



"Damose da fa' e volemose bene" <"

Non siamo l’attrezzo per cambiare una realtà, siamo gli strumenti per capirla

Secondo la legge di cittadinanza, 13 giugno 1912, n. 555, articolo 1 comma 2, parte della legge mai dichiarata incostituzionale, la cittadina italiana, in maniera ed a titolo solo residuo, prima del 1948, sempre ha trasmesso la cittadinanza italiana a tutta la sua "prolediscendenza" In tutti i paesi dove la cittadinanza per i filiis di cittadina e straniero, per nascita s'imponeva per il "ius soli", dove "il filiis non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva"

La cittadina perdeva la cittadinanza italiana "SEMPRE"? come dicono, in tutte le cause presentate, vergognosamente il MIN (es1: vedasi appellazione nella causa Raúl Lucero, seconda istanza) ed erroneamente la Corte di Cassazione (es2: vedasi sentenza Cass. 10 luglio 1991 n. 6297, ripetuta com’esempio nella sentenza 4466/2009), Evidentemente se in Italia, in questo puntuale argomento, chi deve chiedere giustizia, chi dovrebbe tutelarla e chi dovrebbe interpretarla, sbagliano, grosso e male, e “sembrerebbe” meno conoscono la normativa straniera, che si deve applicare, quando una legge italiana si relaziona con le leggi estere, anche presentando dei migliori argomenti non possiamo pretendere giustizia, solo pregare perché un miracolo sia!!!

Senza tenere conto del confronto e il contrasto, che si verifica entro l'articolo 8 comma 2 e l'articolo 10 terzo paragrafo, secondo la leggedi cittadinanza, 13 giugno 1912, n. 555, si pretende saltare la norma generale, che applica ad ogni particolare, senza alcun eccezione, annunciandosi che se il marito imponeva la propria cittadinanza, in maniera automatica, per iure matrimoni, si considera persa la cittadinanza, anche senza concorso di volontà, della cittadina italiana, ma come si fa a mettere in atto l'articolo 10 terzo paragrafo, di azione soltanto concettuale, senza ledere la certezza del diritto che assicura la giustizia del caso concreto, principio d’applicazione eseguito in tutti i tempi, e darlo come valido, con l'esclusione di tener conto, e contrariando l’emanato nell’articolo 8 comma 2, di norma generale, applicabile in ogni particolare, senza alcun eccezione, nel quale si segnala che senza concorso di volontà ed espressa rinuncia fronte all’autorità italiana competente, qualsiasi tipo di naturalizzazione automatica non provocava la perdita della cittadinanza italiana. E perché sì, in quale fondamento legale si trova la regola che si deve applicare l’art. 10 terzo paragrafo, e non si deve tenere conto dell’art. 8 comma 2, della legge di cittadinanza, 13 giugno 1912, n. 555?

L'insistenza nell'illegittimo utilizzo della Circolare k. 28.1 8 aprile 1991, da parte d'ogni potere politico Governante italiano di turno, visto il disordine annotale dei Registri di Stato Civile italiani, dove l'ordine registrale è pericolosissima e illegittimamente spezzato, situazione che serve per commettere ogni tipo di delitto, s'intende come ragion di stato o come terrorismo di stato?

 

Compro Cittadinanza

Vendo
Cittadinanza
 

Se a te non piace essere trattato come straniero nella tua Patria italiana, se tu comprendi che sei nato italiano, pur se nato all’estero, se tu sei un difensore dell'OSC, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e non della Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, se tu sei discendente d’italiana e straniero non trasmettente della propria cittadinanza estera ai filiis nati prima del 1948, e ti consideri italiano, perché per legge la cittadina ha trasmesso la cittadinanza italiana alla sua prolediscendenza, se tu dici che la cittadinanza italiana non si ottiene mediante concessione sindacale via Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, o facendo causa allo stato italiano, se non solo ti è stata conferita per Legge n.555 del 1912 cittadinanza, articolo 1 comma 1 e comma 2, nella parte residua, e Legge 5 febbraio 1992n. 91, articolo 1 comma a, se a te piace tutelare e custodire testa in alto, la cittadinanza, che per nascita ti è stata conferita, se tu non sei un difensore dell’illegalità, se tu sai difendere, a testa alta e con onore, la tua cittadinanza italiana, se rispetti e fai rispettare la legge, e sei convinto, e lo fai, dinunciando a chi la trasgrede tentando calpestare tuoi diritti, questa pagina per te è stata fatta.

Se a te piace essere trattato come straniero nella tua Patria italiana,se tu non comprendi che sei nato italiano, pur se nato all’estero, se tu sei undifensore della Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, e non dell’OSC, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, se tu sei discendente d’italiana e straniero non trasmettente della propria cittadinanza estera ai filiis nati prima del 1948, e non ti consideri italiano, anche se la legge dice di sì, per te perché per te, la cittadina mai ha trasmesso la cittadinanza a la loro prolediscendenza, se tu dici che la cittadinanza italiana si ottiene mediante concessione sindacale via Circolare K. 28.1 8 aprile 1991,o facendo causa allo stato italiano, e non che ti è stata conferita per Legge n.555 del 1912 cittadinanza, articolo 1 comma 1 e comma 2, nella parte residua, e Legge 5 febbraio 1992n. 91, articolo 1 comma a, se a te piace inginocchiarti e strisciare come un verme, subire delle obbrobri e ogni tipo d’umiliante bassezza, mantenendoti a testa bassa, per mendicare la cittadinanza italiana, che per nascita ti è stata conferita, se tu sei un difensore dell’illegalità, se tu non sai difendere, con onore, la tua cittadinanza italiana, se sei un codardo che non denunci a chi calpesta tuoi diritti trasgredendo la legge, e lo lasci fare secondo il loro stomacale criterio, questa pagina per te non è stata fatta.

 
COSTITUZIONE specialmente Artt. 2, 3 e 22, se venisse violato qualsiasi articolo della Costituzione, da parte dell'amministrazione pubblica italiana, il reato deve essere immediatamente denunciato
CODICE PENALE Specialmente la NON ignoranza della legge, spiegandosi al pubblico impiegato, fronte a due testimoni, che si sollecitano soltanto trascrizioni d'atti di stato civile, accaduti in uno stato estero, d'accordo alla normativa dell'articolo 12 comma 11 dell’attuale OSC, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, appartenenti ad italiani, a partire del capostipite italiano, dante causa, emigrato, e di tutta la sua prolediscendenza, e non alcun tipo di concessione o riconoscimento di cittadinanza a stranieri, via l'abrogata circolare k. 28.1 8 aprile 1991, nel negarsi a realizzare, d'ufficio, esse atto amministrativo, senza causa giustificata per la legge, ci troviamo fronte alla figura di "Art. 328 CODICE PENALE,- Rifiuto di atti di ufficio. Omissione" esse reato, e altri che sono enumerati in altri paragrafi, debbono essere immediatamente denunciati.
CODICE CIVILE specialmente il capitolo Diritto di Famiglia, investimento della capacità giuridica per nascita, esercizio.
Legge n.555/1912 Cittadinanza trasmissione per nascita via paterna art. 1 comma 1, per via materna art. 1 comma 2, nella parte residua in cui non fu dichiarata mai neanche incostituzionale, perdita per iure matrimoni, senza concorso di volontà, e senza espressa rinuncia, secondo art. 10 terzo paragrafo contraposto all'art. 8 comma 2, mai perdita della cittadinanza italiana senza concorso di volontà ed espressa rinuncia fronte alla competente autorità italiana; perdita per rinuncia, acquisto per naturalizzazione, acquisto per apolidia, acquisto per riconoscimento di filiazione, ecc.
Legge n. 91/92 Cittadinanza, trasmissione per nascita materna e paterna, art. 1 comma a, rinuncia, acquisto, perdita, ricupero, ecc.
 
D.P.R. n. 572/1993 Rinunce in Italia e nei Consolati, procedimenti a seguire Art. 8 y 16 Solo il comune portatore della scheda dell'atto di nascita, comprovando gli annotazioni al margine, è in grado di rilasciare un'attestato, legalmente valido, di perdita o mantenmento della cittadinanza italiana, i consolati non sono abili per il tale rilascio, se lo facessero incorrirebero nella figura penale di "Art. 476 CODICE PENALE, Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" che deve essere immediatamente dinunciato.

 

 

Uno: i discendenti non possiamo rinunciare alla cittadinanza italiana senza l’esercizio della Capacità Giuridica, il quale viene dichiarato effettivamente abile, nell’istante in cui il nostro atto di nascita sia esistente nei registri di Stato Civile italiani;

 

Due: i consolati avevano -art. 5 e art. 6, secondo paragrafo, Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949 e artt. 59, 60 e 63 Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238-, e hanno -art. 8 comma 1, D.P.R. n 572 del 1993-, l’obbligo di comunicare, senza indugio, le rinunce alla cittadinanza, al Ministero dell’Interno e al comune competente per essere annotata, la rinuncia con la conseguente perdita, al margine dell’atto di nascita dell’attore, nel caso d’esistere la rinuncia e questa non si avessi informato, si configurano i delitti di mancato atto d’ufficio, omissione, occultamento di prova, falsità in atto pubblico; che debbono essere immediatamente dinunciate per l'USC che venisse in conoscensa ditale fattispecie

 

Tre: nessun consolato italiano al mondo è abile per rilasciare il tale attestato senza commettere il falso in atto pubblico, richiamato CODICE PENALE, art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, solo il comune portatore della scheda personale è in grado di concederlo, previa verifica delle annotazioni al margine dell’atto di nascita.

 

Quattro: si fa presente che per segnalazioni di quest’Associazione, al MIN e al MAE, sull’impossibilità, inesattezza, infondatezza e concorso in commissione di falso in atto pubblico, che si attuerebbe nel rilascio di untale attestato, oggi il tale non si rilascia più. Nel suo luogo, viene interposta una laconica comunicazione “Sconosciuti a questo consolato” che con un attestato consolare di “vi abbiano mai rinunciato” non ha nulla che vedere.

 
D.P.R. n. 396/2000 Nuovo ordinamento di Stato Civile Italiano, trascrizioni d'atti, artt. 12 commi 7, 11 e 12; 18; 21 comma 3 e 22, se l'Ufficiale di Stato civile, presentata la documentazione legalizzata o postillata e tradotta, si negasse a realizzare le trascrizioni secondo la normativa segnalata in este D.P.R. deve presentare le ragioni per scritto, se nel rifiuto allega "Riconoscimento di cittadinanza a stranieri per la circolare k. 28. 1 8 aprile 1991", trattandosi di un falso rifiuto di trascrizioni d’atti di stato civile, appartenenti ad italiani, con una segnalazione mendace, realizzata in atto pubblico, deve essere immediatamente denunciato, con associazione di responsabilità del Sindaco e del Prefetto, per CODICE PENALE, “Art. 416 Associazione per delinquere”, "Art. 476Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" e "Art. 328Rifiuto di atti di ufficio. Omissione, appoggiata la denuncia in una chiara situazione di discriminazione, xenofobia e razzismo da parte dei nominati. I Carabinieri o la Polizia di Stato, secondo corrisponda al Comune, non possono rifiutarsi, di nessun modo e in nessuna maniera, nel ricevere la denuncia.

 

Se ben l’anteriore Ordinamento possedeva tutta la normativa necessaria per attuare le trascrizioni, la presente attività dell’amministrazione degli Uffici di Stato Civile Italiani, è stata  migliorata, riorganizzata, disciplinata e semplificata, con l’emanazione del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, oggi vigente a tutti gli effetti, dal quale si richiamano gli artt. 7; 12 commi 7, 11 e 12; 18; 21 comma 3 e 22.

L’articolo 7: come si deve comportare l’Ufficiale dello Stato Civile in caso di rifiuto d’atti. Dinanzi a una pratica completa e compatibile con i presupposti di legge, le amministrazioni hanno una scelta obbligata: diniego, accoglimento, Nel caso di diniego, se si trova inconsistenza nel rifiuto, in espressa menzione a quando si chiedono trascrizioni, d’accordo all’art. 12 comma 11 OSC, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e il rifiuto si basa su un’ipotetica concessione, a Stranieri, della cittadinanza italiana per riconoscimento, via Circolare K. 28.1 8 aprile 1991 che nulla ha che vedere con la richiesta effettuata, essendo la risposta un inesattezza, al specifico sollecito di una pratica che deve procedersi a realizzarla d'ufficio, il rifiuto tramuta in omissione, con una responsabilità penale, per aver indotto in inganno l'amministrazione, nonché una responsabilità civile verso il committente, per aver dichiarato possibile un risultato non ottenuto, causando l'annullamento dell’atto d’ufficio, si richiamano gli artt. CODICE PENALE, 294 Attentati contro i diritti politici del cittadino, 323 Abuso d’ufficio, 328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione, 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

 

L’articolo 9: Indirizzo e vigilanza, uniformarsi per istruzioni del MIN e il ruolo che compie la Prefettura nel Controllo e Vigilanza degli Uffici, direttamente resposabile se non attua fronte al reato d'illeggittimo rifiuto.

 

L’articolo 12: al comma 7 delega, al comma 11, La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità,  il comma 12 trascrizione atto tradotto.

 

L’Articolo 18: Casi di intrascrivibilità

 

L’articolo 21 al comma 3, legalizzazione, via consolare o postilla dell'Aja, dei documenti esteri per renderli efficaci in Italia.

 

L’articolo 22: Traduzione del contenuto di documenti

 

All’emissione della Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, si trovava vigente l’anteriore ordinamento dello Stato Civile -R.d. 9 luglio 1939, n. 1238 –  nel quale

art. 29. La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante … omisi
art. 30. “La trascrizione può essere chiesta direttamente da chiunque vi ha interesse o dalla pubblica autorità competente… omisi

art. 47. Le parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a comparire personalmente, possono farsi rappresentare…omisi.

Tutte tre articoli equipollente e resi più efficienti, per l’attuale D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, art 12 comma 7, 11 (ampliata la presentazione nella parte in cui gli atti di mutamento nello Status Civile, appartenenti a Italiani Emigrati e Discendenti nati all'estero, possono essere inviati anche via posta, e 12-

 

art. 49. I cittadini che si trovano fuori del Regno devono fare, secondo le norme stabilite dal presente decreto, le dichiarazioni per gli atti di nascita o di morte … omisi
Equipollente all’articolo 15, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,

 

art. 50. La celebrazione del matrimonio fuori del Regnotra cittadini … omisi
Equipollente all’articolo 16, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,

 

art. 51. Le regie autorità diplomatiche o consolari, a norma della legge consolare, devono trasmettere copia degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti … omisi.
Equipollente all’articolo 17, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,

 

art. 57. omisi

I documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità da esso delegata. Per gli atti dello stato civile, trasmessi nel Regno per latrascrizione dalle autorità diplomatiche o consolari, è sufficiente la legalizzazione dell'autorità che li trasmette.

Equipollente all’articolo 21 comma 3, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,

 

art. 58. I documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano… omisi.

Equipollente all’articolo 22, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,

 

Esistendo una normativa ben precisa, sulle trascrizioni degli atti di Stato Civile, appartenenti ad italiani, nell’anteriore OSC, non si comprende il perché il MIN emana la Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, piagata d'errori, difetti e bizzarre richieste impossibili d'essere compiute. Se ben nell’anteriore OSC non esisteva un esposto corrispondente all’articolo 18 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,, Casi di intrascrivibilità , 1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico, aldilà di tutte le ragioni d’illegittimità ben noti, oggi, eseguire la procedura d’adempimento presente nella Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, fronte alla figura di contrarietà all’ordine pubblico, per lo spezzamento giurisdizionale dell’ordinanza registrale dello Stato civile, torna agli atti legalmente intrascrivibili sotto l'adempimento amministrativo di questa circolare, farlo è un'azione nettamente delinquenziale

 

 

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 56-6/420 gennaio 1952

Trascrizione e rettifica d’atti dello stato civile formati all’estero, contenenti errori od omissioni" (Oggi Vigente a tutti gli effetti legali) Vedasi pure Artt. 98 e 99 D.P.R. n. 396/2000
 
Apostille dell'Aja L'Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, meglio nota come Convenzione dell'Aja. Tale convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione a catena in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento
 
D.P.R. n. 445/2000 Quali documenti sevono per identificazione di persona e quali certificano la cittadinanza, Autocertificazioni
 
D.M. n. 57/2004 Tempi Consolari per finire le pratiche di trascrizione dei documenti di Stato Civile Annesso 23 Pág. 23, rispondere ad un comune 30 giorni, art. 2 comma 3, Legge n. 241/90
 
Legge n. 241/90
NUOVE NORME IN
MATERIA DI
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E
DI DIRITTO DI
ACCESSO AI
DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI.
art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa, comma 3 "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.", art. 2 Conclusione del procedimento,comma 1 "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.", comma 3 "Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine é di novanta giorni.", art.20 Silenzio assenso comma 1 "Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2." Nel linguaggio giuridico, il «silenzio» dell'Amministrazione indica il medesimo fenomeno che nel diritto penale è definito come «omissione di atti d'ufficio»: quest'ultimo illecito si configura nel caso di mancata emissione di un atto dovuto, ma ha diverse conseguenze sanzionatorie rispetto all'illecito amministrativo. L'obbligo degli uffici di stato civile italiani, in Italia, per fare le trascrizioni nei propri registri, degli atti di Stato civile esteri, appartenenti a mutamenti nello Status Civile degli italiani emigrati e suoi discendenti nati all'estero, nel tempo di massima di 90 giorni, le richieste di trascrizioni, e formazione degli atti italiani equipollenti, come quei di nascita, debbono chiedersi secondo la normativa presente nel D.P.R. n. 396/2000 art. 12 commi 7, 11 e 12; art. 18; art. 21 comma 3 e art. 22, se così non accade siamo alla presenza del delitto di mancato atto d'ufficio, omissione art. 328
CODICE PENALE, il quale deve essere immediatamente denunciato
 
Legge n. 470/1988 Anagrafe e Censimento degli italiani residenti all'Estero
 
D.P.R. n. 323/1989 Regolamento di esecuzione della Legge n. 470/1988
 
D.M. n. 28/11/2000 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 8.

Imparzialità

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

 2.  Il  dipendente  si  attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

 

Condotta che deve assumere l'Ufficiale di Stato Civile nell'attenzione del Pubblico
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della funzione pubblica Circolare n. 2198 12 luglio 2001 Norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Circolare MIACEL n. 2 2001
Circolare MIACEL n. 12 giugno 1990
Circolare AIRE n. 7 19 maggio 1995

 
Per capire la confusione che fanno, e il stato d'imperdonabile ignoranza, nei quali si trovano alcuni parlamentari eletti all'estero, nel tema della concessione della cittadinanza italiana, credendo ed affermando che all’estero, la cittadinanza gli italiani emigrati non la trasmettono per iure sanguinis ai filiis, e i filiis d'emigrati, per tanto non sono italiani, "per e dalla nascita", per ius sangunis, per Legge n.555 del 13 giugno 1912 cittadinanza, articolo 1 comma 1 e comma 2, nella parte residua, e Legge 5 febbraio 1992n. 91, articolo 1 comma a, e solo ottengono la cittadinanza italiana per riconoscimento, e non per nascita, si prega leggere ad Antonio Merlo, il quale, in una supina azzione di disconoscimento, considera che all’estero la cittadinanza italiana si concede via Circolare MIN K. 28.1 8 aprile 1991,, circolare in un tutto incoerente, insussistente, viziata di modo forma e scrittura, discriminatoria, xenofoba, razziale, annullata per l’attuale legge di cittadinanza, articolo 26, illecitamente mantenuta in vigore per l’amministrazione italiana, la qual è stata denunciata, per quest’Associazione, fronte alla Corte Europea di Diritti Umani (vedasi) Leggasi Allegato B Seduta n. 145 del 17/4/2007 AFFARI ESTERI Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento): (2-00461)
 

Se il CGIE, e i nostri parlamentari eletti all'estero, non comprendono una cosa tanto facile di capire, come lo sono la nostra cittadinanza italiana e i diritti che ci assistono, se non fanno nulla per difenderci, se non fanno nulla per noi, aldilà di arrogarsi che ci rappresentano, se quando si bisogna del loro aiuto, e si bussa alle sue porte, hanno le sue porte chiuse con sette catenacci, da che e a che cosa servono? essendo che a NOI, italiani emigratii e discendenti nati all’estero, non ci servono a nulla, perché solo sanno lavorare per difendere i propri interessi personali, voltandoci le spalle, non sarebbe meglio finire con il CGIE, che solo fa brodo con le cose al personale interesse dei suoi membri, e che i parlamentari eletti all'estero, "fruttivendoloilvoto" se ne vadano a casa in vece di rubare lo stipendio? La prossima volta, primo di votare una cosa a nulla servente, pensaci bene. Per capire il tradimento al sangue italiano emigrato e discendenti nati all'estero Leggasi INTIMAZIONE DENUNCIA

 

Il Nuovo Regolamento
dello stato civile:
la guida all'applicazione
Massimario per
l’ufficiale di stato civile


APOLOGIA DEL
DELITTO?

 

PDL Ufficio di Stato
Civile Centrale, per
Trascrizioni degli Atti
di Stato Civile Esteri

appartenenti a italiani
emigrati e discendenti
nati all'Estero,MIN,
MAE,
Diversi Politici

DUE pdl, uno del tipo
nettamente razziale,
l'altro del tutto
inutile Commissione
Affari Costituzionali
Articolo. 1 comma 2
L. n 555 del 1912
MIN, MAE Commisssione
Affari Costituzionali,
Deputati Interpellanza
Interpellanza Urgente
n.2-00333. MIN e MAE
Analisi Circolare
K.28.1 8 aprile 1991
MIN e MAE
Interpellanza Urgente
n.2-00333.
Deputati Interpellanti
Lettera Ministro Renato BRUNETTA
Lettera Prefetto Annapaola PORZIO
 
 
COSTITUZIONE
CODICE PENALE
Legge n. 555/1912
Leggen n. 91/1992
D.P.R. n. 572/1993
D.P.R. n. 396/2000
D.P.R. n. 445/2000
D.P.R. n. 223/1989
Legge n. 470/1988
D.P.R. n. 323/1989
D.M. 28/11/ 2000
D.M. n. 57/2004
Apostille dell'Aja
Circolare Ministero di
Grazia e Giustizia n.
56-6/420 gennaio 1952
Circolare MIACEL
n.2 2001
Circolare AIRE n. 7 19
maggio 1995
Legge n. 241/1990
Circolare n. 2198 1
2 luglio 2001
Denuncia fronte alla
Corte Europea Diritti
dell'Uomo
 
 
 
 
 
 
Enti e Istituzionii
 
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Inmigrantes Argentinos
 
 
 
 
 
El Big F.A.Q.
Instructorio
 
 
 
Cucina degli emigrati
OGGI DI QUALITA IN PIZZERIA
PIZZA NAPOLETANA STG
 

DISCIPLINARE PER LA DEFINIZIONE DI STANDARD INTERNAZIONALI PER L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO
" PIZZA NAPOLETANA STG "
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della specialità tradizionale garantita «pizza Napoletana» 
GU n. 120 del 24-5-2004
 

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ricevuta l'istanza intesa a ottenere la registrazione dell'attestazione di specificità del prodotto «pizza Napoletana» presentata ai sensi del comma 1, art. 13 del regolamento (CEE) n. 2082/92, dall'Associazione Verace pizza Napoletana e dall'Associazione pizzaioli Napoletani entrambe con sede in Napoli, al fine di valorizzare la specificità di tale prodotto alimentare, che si distingue nettamente da altri
prodotti simili per le sue caratteristiche peculiari e di tutelare il consumatore, verificato che l'istanza di produzione e' stata richiesta nella sola lingua italiana in quanto trattasi di prodotto ottenuto «secondo la tradizione italiana», ritiene opportuno procedere alla pubblicazione del testo del disciplinare di produzione di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la
qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Art. 1. Nome del prodotto

L'attestazione di specificità «pizza Napoletana STG », secondo la
tradizione italiana e con la dicitura esclusivamente in lingua
italiana, e' riservata al prodotto da forno proveniente da aziende
dedicate alla produzione, definite pizzerie, e destinato al
consumatore finale, con le caratteristiche individuate nel presente
disciplinare.
La «pizza Napoletana» e' una preparazione alimentare costituita
da un supporto di pasta lievitata, condita e cotta in forno a legna.
Il prodotto si caratterizza per l'impiego di materie prime
selezionate direttamente dal produttore e per le tecniche di
lavorazione.
Nella designazione «pizza Napoletana» rientrano a seconda delle
differenti farciture le seguenti denominazioni: «pizza Napoletana
Marinara», «pizza Napoletana Margherita Extra» e «pizza Napoletana
Margherita».

Art. 2. Ingredienti

Le materie prime di base caratterizzanti la «pizza Napoletana»
sono farina di grano tenero tipo «00» con l'eventuale aggiunta di
farina tipo «0», lievito di birra, acqua naturale potabile, pomodori
pelati e/o pomodorini freschi, sale marino o sale da cucina, olio
d'oliva extravergine.
Agli ingredienti base devono essere aggiunti, per la «pizza
Napoletana Marinara», l'aglio e l'origano; per la «pizza Napoletana
Margherita Extra», mozzarella di bufala campana DOP, basilico fresco
e pomodoro fresco; per la «pizza Napoletana Margherita», la
mozzarella STG o fior di latte Appennino meridionale e basilico
fresco.

Art. 3. Metodo specifico di produzione e di lavorazione

La preparazione della «pizza Napoletana» comprende esclusivamente
le seguenti fasi da realizzarsi con le materie prime elencate
nell'art. 2 in ciclo continuo nello stesso esercizio.

1) Preparazione dell'impasto:
si mescolano farina, acqua, sale e lievito. Si versa un litro
di acqua nell'impastatrice, si scioglie una quantità di sale marino
compresa tra i 50 e i 55 g, si aggiunge il 10% della farina rispetto
alla quantità complessiva prevista, successivamente si stemperano
3 g di lievito di birra, si avvia l'impastatrice e si aggiungono
gradualmente 1800 g di farina W 220-380 fino al raggiungimento della
consistenza desiderata, definita punto di pasta. Tale operazione deve
durare 10 minuti.
L'impasto deve essere lavorato nell'impastatrice preferibilmente
a forcella per 20 minuti a bassa velocità fino a che non si ottiene
un'unica massa compatta. Per ottenere un'ottimale consistenza
dell'impasto, e' molto importante la quantità d'acqua che una farina
e' in grado di assorbire. L'impasto deve presentarsi al tatto non
appiccicoso, morbido ed elastico.
Le caratteristiche merceologiche della farina utilizzata per la
«pizza Napoletana» permettono alla stessa di assorbire dal 50 al 55%
del suo peso in acqua e di raggiungere un ottimo «punto di pasta»,
che viene individuato grazie all'abilita' del pizzaiolo. Nella vasca
dell'impastatrice l'operazione di lavorazione degli ingredienti deve
avvenire senza surriscaldamento.
2) Lievitazione:
prima fase: l'impasto, una volta estratto dall'impastatrice,
viene posto su un tavolo da lavoro della pizzeria dove si lascia
riposare per 2 ore, coperto da un panno umido, in modo che la
superficie non possa indurirsi, formando una sorta di crosta causata
dall'evaporazione dell'umidità' rilasciata dall'impasto stesso.
Trascorse le 2 ore di lievitazione si passa alla formatura del
panetto, che deve essere eseguita dal pizzaiolo esclusivamente a
mano. Con l'ausilio di una spatola si taglia dall'impasto deposto sul
bancone una porzione di pasta lievitata e successivamente le si da'
una forma di panetto. Per la «pizza Napoletana», i panetti devono
avere un peso compreso tra i 180 ed i 250 g;
seconda fase della lievitazione: una volta formati i panetti
(staglio), avviene una seconda lievitazione in cassette per alimenti,
della durata da 4 a 6 ore. Tale impasto, conservato a temperatura
ambiente, e' pronto per essere utilizzato entro le 6 ore successive.
3) Formatura della pizza:
passate le ore di lievitazione il panetto viene estratto con
l'aiuto di una spatola dalla cassetta e posto sul bancone della
pizzeria su un leggero strato di farina per evitare che la pagnotta
aderisca al banco di lavoro. Con un movimento dal centro verso
l'esterno e con la pressione delle dita di entrambe le mani sul
panetto, che viene rivoltato varie volte, il pizzaiolo forma un disco
di pasta in modo che al centro lo spessore sia non superiore a 0,3 cm
e al bordo non superi 1-2 cm, formando così il «cornicione».
Per la preparazione della «pizza Napoletana STG» non sono
consentiti altri tipi di lavorazione, in particolar modo l'utilizzo
di matterello e/o di macchina a disco tipo pressa meccanica.

Caratteristiche della farina:

=========
W.... | 220 - 380
=========
P/L.... | 0,50 - 0,70
G.... | 22
Assorbimento.... | 55 - 62
Stabilita'.... | 4 - 12
Caduta E10.... | max 60
Falling number.... | 300 - 400
Glutine secco.... | 9,5 - 11 g%
Proteine.... | 11 - 12,5 g%

Caratteristiche dell'impasto:

=========
Temperatura di fermentazione.... | 25 °C
=========
pH finale.... | 5,87
Acidita' totale titolabile.... | 0,14
Densita'.... | 0,79 g/cc (+34%)

4) Farcitura:
la farcitura differisce a seconda del tipo di pizza.

a) pizza napoletana marinara:
con un cucchiaio si depongono al centro del disco di pasta g 80
di pomodori pelati frantumati;
con movimento a spirale il pomodoro viene sparso su tutta la
superficie centrale;
con un movimento a spirale si aggiunge del sale sulla
superficie del pomodoro;
allo stesso modo si sparge un pizzico di origano;
si taglia uno spicchio di aglio; precedentemente privato della
pellicola esterna, a fettine e lo si depone sul pomodoro;
con una oliera a becco e con movimento spirale si distribuisce
sulla superficie, partendo dal centro, 4-5 grammi di olio extra
vergine di oliva.
b) pizza napoletana Margherita extra:
con un cucchiaio si depongono al centro del disco di pasta g da
60 a 80 di pomodori pelati frantumati e/o pomodorini freschi
tagliati;
con un movimento a spirale il pomodoro viene sparso su tutta la
superficie centrale;
con un movimento a spirale si aggiunge del sale sulla
superficie del pomodoro;
80-100 g di mozzarella di bufala campana DOP tagliata a
listelli vengono appoggiati sulla superficie del pomodoro;
si depongono sulla pizza alcune foglie di basilico fresco;
con una oliera a becco e con un movimento spirale si
distribuisce sulla superficie, partendo dal centro, 4-5 grammi di
olio extra vergine di oliva.
pizza napoletana Margherita:
con un cucchiaio si depongono al centro del disco di pasta g da
60 a 80 di pomodori pelati frantumati;
con un movimento a spirale il pomodoro viene sparso su tutta la
superficie centrale;
con un movimento a spirale si aggiunge del sale sulla
superficie del pomodoro;
80-100 g di mozzarella STG o fior di latte Appennino
meridionale tagliata a listelli vengono appoggiati sulla superficie
del pomodoro;
si depongono sulla pizza alcune foglie di basilico fresco;
con un'oliera a becco e con movimento spirale si distribuisce
sulla superficie, partendo dal centro, 4-5 grammi di olio extra
vergine d'oliva.
5) Cottura:
il pizzaiolo trasferisce su una pala di legno (o di alluminio),
aiutandosi con un poco di farina e con movimento rotatorio, la pizza
farcita, che viene fatta scivolare sulla platea del forno con un
movimento rapido del polso tale da impedire la fuoriuscita della
farcitura. La cottura della «pizza Napoletana STG» avviene
esclusivamente in forni a legno, dove si raggiunge una temperatura di
cottura di 485 °C, essenziale per ottenere la pizza napoletana.
Il pizzaiolo deve controllare la cottura della pizza sollevandone
un lembo, con l'aiuto di una pala metallica, e ruotando la pizza
verso il fuoco, utilizzando sempre la stessa zona di platea iniziale
per evitare che la pizza possa bruciarsi a causa di due differenti
temperature.
E' importante che la pizza venga cotta in maniera uniforme su
tutta la sua circonferenza.
Sempre con la pala metallica, al termine della cottura, il
pizzaiolo preleverà la pizza dal forno e la deporrà sul piatto da
portata. I tempi di cottura non devono superare i 60-90 secondi.
Dopo la cottura la pizza si presenterà con le seguenti
caratteristiche: il pomodoro, persa la sola acqua in eccesso,
resterà denso e consistente; la mozzarella di bufala campana DOP o
la mozzarella STG si presenterà fusa sulla superficie della pizza;
il basilico così come l'aglio e l'origano svilupperanno un intenso
aroma, apparendo alla vista non bruciati.
Temperatura di cottura platea: 485 °C circa.
Temperatura della volta: 430 °C circa.
Tempo di cottura: 60-90 secondi.
Temperatura raggiunta dalla pasta: 60-65 °C.
Temperatura raggiunta dal pomodoro: 75-80 °C.
Temperatura raggiunta dall'olio: 75-85 °C.
Temperatura raggiunta dalla mozzarella: 65-70 °C.

Art. 4. Carattere tradizionale

La pizza, rappresentata dal disco di pasta sul quale può essere
messo qualsiasi prodotto alimentare, per il quale svolgerà funzione
di piatto, e' probabilmente presente negli scavi di quasi tutte le
più antiche civiltà conosciute, sotto le forme più varie. Il
termine «pizza» comincia a circolare in Italia, per la prima volta
nel 997 nel Codex cajetanus di Gaeta.
La vera «pizza napoletana», così come viene intesa a Napoli, e'
un disco di pasta su cui viene sparso il pomodoro e nasce dopo un
determinato momento storico: la scoperta, nel 1492 dell'America da
parte di Cristoforo Colombo. E fu proprio il navigatore genovese a
portare in Europa la pianta del pomodoro, che solo nel 1596 verrà
esportata a Napoli dalla Spagna, dove era utilizzata come pianta
ornamentale La prima notizia storica e' storicamente dimostrabile
dall'uso in cucina del pomodoro e si ritrova nel «Cuoco galante»
(Napoli - Ed. Raimondiane 1733) dell'Oritano Vincenzo Corrado, Cuoco
generale del Principe Emanuele di Francavilla. E lo stesso Corrado,
in un successivo trattato sui cibi più comunemente utilizzati a
Napoli, dichiara che il pomodoro viene impiegato per condire la pizza
e i maccheroni, accomunando due prodotti che hanno fatto nel tempo la
fortuna di Napoli e la sua collocazione nella storia della cucina. Da
ciò si riconduce la comparsa ufficiale della «pizza napoletana», un
disco di pasta condito con il pomodoro.
Le prime pizzerie, senza dubbio, sono nate a Napoli e fino a
mete del '900 il prodotto era un'esclusiva di Napoli e delle
pizzerie. Fin dal 1700 erano attive nella città diverse botteghe,
denominate «pizzerie», la cui fama era arrivata sino al re di Napoli,
Ferdinando di Borbone, che per provare questo piatto tipico della
tradizione napoletana, violò l'etichetta di corte entrando in una
tra le più rinomate pizzerie. Da quel momento la «pizzeria» si
trasformò in un locale alla moda, luogo deputato alla esclusiva
preparazione della «pizza». Le pizze più popolari e famose a Napoli
erano la «marinara» nata nel 1734 e la «margherita» del 1796-1810,
che venne offerta alla Regina d'Italia in visita a Napoli nel 1889
proprio per il colore dei suoi condimenti (pomodoro, mozzarella e
basilico) che ricordano la bandiera dell'Italia.
Nel tempo le pizzerie sono nate in tutte le città d'Italia e
anche all'estero, ma ognuna di queste, se sorta in una città diversa
da Napoli, ha sempre legato la sua stessa esistenza alla dizione
«pizzeria Napoletana» o, in alternativa, utilizzando un termine che
potesse rievocare in qualche modo il suo legame con Napoli, dove da
quasi 300 anni questo prodotto e' rimasto pressoché inalterato.
Nel 1984 nel mese di maggio, quasi tutti i vecchi pizzaioli
napoletani procedettero alla stesura di un breve disciplinare firmato
da tutti e registrato con atto ufficiale per notar Antonio Carannante
di Napoli.

Art. 5. Caratteristiche del prodotto finale

a. Descrizione del prodotto:
La «pizza Napoletana» STG si presenta come un prodotto da forno
tondeggiante, con diametro variabile che non deve superare 35 cm, con
il bordo rialzato (cornicione) e con la parte centrale coperta dalla
farcitura. La parte centrale sarai spessa 0,3 cm, il cornicione
1-2 cm. La pizza nel suo insieme sarai morbida, elastica, facilmente
piegabile a «libretto».

b. Aspetto:
La «pizza Napoletana» STG e' caratterizzata da un cornicione
rialzato, di colore dorato, proprio dei prodotti da forno, morbida al
tatto e alla degustazione, da un centro con la farcitura, dove spicca
il rosso del pomodoro, cui si e' perfettamente amalgamato l'olio e
per la:
pizza marinara, il verde dell'origano e il bianco dell'aglio;
pizza Margherita, il bianco della mozzarella a chiazze più o
meno ravvicinate, il verde del basilico in foglie, più o meno scuro
per la cottura.
La consistenza deve essere morbida, elastica, facilmente
piegabile, il prodotto si presenta morbido al taglio, dal sapore
caratteristico, sapido, derivante dal cornicione, che presenta il
tipico gusto del pane ben cresciuto e ben cotto, mescolato al sapore
acidulo del pomodoro, all'aroma, rispettivamente, dell'origano,
dell'aglio o del basilico, e al sapore della mozzarella cotta.
La pizza, alla fine del processo di cottura, emanerà un odore
caratteristico, profumato, fragrante.
c. Caratteristiche chimiche
pizza napoletana STG tipo Marinara
ANALISI DI PRODOTTO CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

=======
| g/100 g | Kcal/100 g | Kjoule/100 g
=======
Carboidrati.... | 25,48 | 102 | 432,4
Proteine.... | 4,04 | 16,16 | 68,5
Lipidi.... | 3,48 | 31,31 | 132,8
Valore energetico/100 g.... | | 149,47 | 633,79

pizza napoletana STG tipo Margherita
ANALISI DI PRODOTTO CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

=======
| g/100 g | Kcal/100 g | Kjoule/100 g
=======
Carboidrati.... | 19,31 | 77,26 | 327,58
Proteine.... | 8,05 | 32,21 | 136,6
Lipidi.... | 7,39 | 66,56 | 282,21
Valore energetico/100 g.... | | 176,03 | 746,39

pizza napoletana STG tipo Margherita extra
ANALISI DI PRODOTTO CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

=======
| g/100 g | Kcal/100 g | Kjoule/100 g
=======
Carboidrati.... | 19,31 | 77,24 | 327,5
Proteine.... | 8,82 | 35,28 | 149,58
Lipidi.... | 8,39 | 75,52 | 320,20
Valore energetico/100 g.... | | 188,04 | 797,28

Art. 6. Conservazione

La pizza napoletana va consumata immediatamente, appena sfornata,
negli stessi locali di produzione.
L'eventuale asporto del prodotto verso abitazioni o locali
differenti dalla pizzeria determina la perdita del marchio.

Art. 7. Marchio

I locali nei quali viene prodotta la «pizza Napoletana» STG
appongono il marchio di seguito descritto.
Il profilo del golfo di Napoli con il Vesuvio di colore rosso,
infine la pizza composta dagli ingredienti. Il tutto e' racchiuso in
una circonferenza di colore verde.
Sotto il disegno, sopra descritto, compare la scritta pizza (di
colore verde) Napoletana (di colore rosso) e nella seconda stanghetta
della lettera N, compare l'acronimo STG (colore bianco).

Art. 8. Controlli

I controlli previsti per la STG «pizza Napoletana» riguarderanno
i seguenti aspetti:
presso le aziende, nella fase d'impasto, lievitazione e
preparazione, seguendo il corretto svolgimento e la corretta
successione delle fasi descritte; controllando attentamente i punti
critici dell'azienda (HACCP); verificando la corrispondenza delle
materie prime a quelle previste nel disciplinare di attuazione;
verificando la perfetta conservazione e immagazzinamento delle
materie prime da utilizzare (HACCP);
controlli eseguibili da strutture di controllo ai sensi
dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tua
COSTITUZIONE
 
 

Nessun’azione illegale si torna lecita tentando giustificarla per propria necessità, sia nel singolo particolare o a livello di Stato, chi attua dentro della legge è onesto, chi attua fuori della legge è disonesto, se l’illiceità e promossa per il potere politico che governa, e suoi impiegati la attuano a regola d’arte, tale e quale viene indicata dai mandanti di turno, senza rispetto dall’ordinamento legale, pretendendo che s’imparte una presunta giustizia, in una supposta giusta pubblica amministrazione, e chi dovrebbe far d’opposizione segnalando e attuando contro la condotta indecente, volta le spalle facendo finta che nulla sta accadendo, vuol dire che, anche se la normativa esiste, alla presenza dal suo irrispetto, da parte di tutto l’establishment politico, ci troviamo fronte ad uno Stato corrotto e terrorista, nel qual è possibile essere passibili di subire qualsiasi atto, contrario e proibito dalla legge, vessatorio di nostri diritti fondamentali.

Resta chiaro che lo sfondo di discrimen, xenofobia e razzismo, oggi a fiore di pelle degli italiani peninsulari, influisce, e come, collocando all’Italia nel novero dei paesi in cui nostri diritti umani vengono negati con violenza e con continuità, in totale impunità, quindi si è imparato a fare ed attuare con razionalità e freddezza, guai se ci lasciamo travolgere dai sentimenti, dalle pulsioni irrazionali, nel chiedere una giusta amministrazione della giustizia, quando vediamo trattare ai nostri compatrioti come stranieri, torturati e umiliati peggio di come si trattava al bestiame, e fronte alla magnificenza dell’illecito tu come parte del governo o dell’opposizione, facendo o lasciando fare, a te va bene che le cose così siano e così debbano rimanere, ma non perché siamo in questa situazione pensiamo che le cose siano così, le cose sono così nel tangibile per l’omissione nel rispettare e far rispettare la legge, perciò il problema non è dire che accade un finimondo o che non succede nulla, che succede di tutto o che non succede niente, i fatti illegali accadono e la realtà dei reati commessi, da parte, e con la consapevolezza, del proprio Stato Italiano, supera ogni stadio di razionalità

Come si fa a combattere questa situazione?

Così come lo stiamo facendo noi, denunciando il massacro e mai rinunciando, per nessun motivo, ai nostri diritti come italiani per nascita.

 
Lettera             Storia               Conoscere PLATI


Plati' l'origine di Nostri Radici, nu paisi i brava genti

Si deve considerare come TRADITORE al SANGUE ITALIANO EMIGRATO e sua PROLE DISCENDENZA NATA ALL'ESTERO, ogni MEMBRO DELLA SOCIETA DELLA MUTUA AMMIRAZIONE della LEGGE ITALIANA DI CITTADINANZA CIRCOLARILE VAFANCULISTA, K.28.1 8 APRILE 1991 E FATE CAUSA ALLO STATO, a chi diretta o indirettamente considera, manifesta, dice, spinge a dire, segnala, indica, induce a pensare, obbliga a dire, obbliga ad attuare in maniera pubblica o privata, in omissione di rispetto ed applicazione della Costituzione, le leggi di cittadinanza, l'Ordenammento dello Stato Civile, il codice civile e il codice penale, e tutto l'ordinamento legale italiano, cuando si chiede la trascrizione d'atti di mutamento nel nostro status civile, come italiani emigrati e discendenti nati all'estero, e per i filiis d'italiana e straniero nati primo del 1948, negando nostri diritti, dicendo che siamo stranieri, non italiani, e che NOI la cittadinanza italiana solo la possiamo ottenere mediante concessione sindacale via circolare k. 28.1 8 aprile 1991 o per assegnazione Giudicale in causa contro lo Stato italiano
ci sono delle eccezioni di cui nomi, per ora, non si pubblicano per non offrirli come carne di macello
i prativoti simu fatti accussi